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  • Riccardo Castellani

Decreto Salva Aziende e End of Waste: modifiche e conferme


 

A novembre del 2019 è stato approvato e reso operativo il c.d. decreto "Salva Aziende", (altrimenti noto come decreto n.ro 101/2019), contenente una riforma in tema di cessazione della qualifica di rifiuto che comporta una nuova parziale modifica dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 (cosidetto End Of Waste, o EoW). Analizziamo, quindi, le modifiche introdotte prima dal D.L. "Sblocca Cantieri" (32/2019) e poi quelle introdotte dal D.L. n.ro 101/2019, con la modifica della lett.a) del comma 1 dell'art. 184-ter , che all'art. 14-bis ha provveduto agli aggiornamenti di cui ora parleremo.

 

Dalla sua introduzione tramite il D.Lgs. n. 205/2010, attuativo della "Direttiva Rifiuti", che aveva rivoluzionato la materia introducendo i concetti del "sottoprodotto" (art. 184-bis) e della "cessazione della qualifica di rifiuto", l'art. 184-ter non aveva più subito modificazioni. Nel 2019, invece, è stato oggetto addirittura di due modifiche al comma ter, intanto tramite il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 , poi convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 (c.d. "Sblocca Cantieri"): tale prima modifica aveva riguardato il precedente testo normativo sull'applicazione delle disposizioni normative a cui riferirsi, in attesa dell'emanazione di decreti ministeriali da parte del Ministero dell'Ambiente per la definizione dei criteri da adottarsi per determinare quando un rifiuto poteva cessare dall'essere considerato tale ed acquisire la qualifica di "end of waste" . Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 184-ter, tali criteri, nel rispetto sia del comma 1, lett. a)-d), sia di quanto stabilito dalla disciplina comunitaria, avrebbero potuto essere decisi caso per caso e per specifiche tipologie di rifiuto, tramite decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente. Tali decreti, però, non sono mai stati emanati, creando così, nel tempo, un grave vuoto normativo che non ha permesso a questa disciplina di essere applicata come avrebbe potuto e dovuto. Unica eccezione a livello normativo nazionale è stata l'emanazione del D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 inerente la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS).


Con la modifica della lett. a) del comma 1 dell'art. 184-ter, viene sostituito il criterio della "destinazione" con quello del comune utilizzo per scopi specifici: infatti viene previsto che: «a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici». In sede di autorizzazione ambientale viene introdotta la possibilità per le autorità competenti, in assenza di criteri specifici adottati in relazione alle operazioni di recupero (e nel rispetto dei criteri indicati nelle lett. a)-d) del comma 1), di rilasciare le autorizzazioni di cui agli artt. 208 (autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti), 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale), 211 (autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione) e di cui al titolo III-bis della Parte Seconda (autorizzazione integrata ambientale - AIA) nel rispetto delle condizioni prescritte dalla Direttiva 2008/98/CE (c.d. "Direttiva Rifiuti") all'art. 6, par. 1 , nonché sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzativi, che includono: a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; b) processi e tecniche di trattamento consentiti; c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. In mancanza di adozione dei criteri specifici come sopra indicati, per le procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, continueranno ad applicarsi i criteri previsti da tre decreti ministeriali, ovvero il d.m. 5 febbraio 1998 (per i rifiuti non pericolosi), il d.m. 12 giugno 2002 n. 161 (per i rifiuti pericolosi) ed il d.m. 17 novembre 2005 n. 269 (per i rifiuti pericolosi provenienti da navi).


Per non farti trovare impreparato di fronte a questi aggiornamenti legislativi, contattaci subito e saremo lieti di approfondire con te la questione.

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