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  • Riccardo Castellani

Nuove regole per il riutilizzo dell'asfalto rimosso


 

In Gazzetta il decreto con i criteri per il riuso del fresato d’asfalto. Entro il 3 luglio il produttore deve presentare un aggiornamento della comunicazione

 

Dal 3 luglio del 2018 è in vigore il nuovo Decreto che stabilisce quali sono i criteri per riutilizzare o meno il fresato d'asfalto. Il Decreto è il n. 69 del 28 marzo 2018, e contiene, appunto, i criteri in base ai quali il conglomerato bituminoso cessa di essere considerato rifiuto (ai sensi, comunque, del D. Lgs. 152/06). Con il termine “fresato d’asfalto” si intende generalmente il conglomerato bituminoso recuperato mediante fresatura degli strati del rivestimento stradale, che può essere utilizzato come materiale costituente per miscele bituminose prodotte in impianto a caldo (UNI EN 13108-8).

Il fresato d'asfalto, di primo acchito, deve essere considerato un "rifiuto speciale", così come previsto dall'art. 184 del D. Lgs. 152/06. Il produttore di tale rifiuto è, quindi, chi materialmente effettua la fresatura del manto. Il decreto 69/18, invece, detta le regole in base alle quali il conglomerato, recuperato dalla frantumazione e dalla fresatura di pavimentazioni stradali (quindi, solo per questa eventualità), non sia più qualificato rifiuto speciale. In particolare, le regole si applicano al materiale codificato come EER 17.03.02 che deriva da:

  • fresatura a freddo

  • demolizione della pavimentazione

  • granulato recuperato

Prima di questo, il Decreto fornisce anche la definizione di conglomerato bituminoso, ossia rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente da:

  • operazioni di fresatura a freddo di pavimentazione stradale;

  • dalla demolizione di pavimenti

Secondo il decreto, quindi, il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto e viene, invece, qualificato semplicemente come “granulato”, ossia prodotto che può essere utilizzato, se soddisfa tutti i seguenti criteri (ai sensi degli artt. 1, 184-ter del dlgs 152/2006):

  • è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell’Allegato 1 (del decreto 69/2018)

  • risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto

  • risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1 (del decreto 69/2018)

Il produttore, mediante una dichiarazione sostitutiva di notorietà, redige una dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione deve essere redatta secondo il modulo presente nell’Allegato 2 del decreto in esame ed essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con una delle modalità all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

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