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  • Riccardo Castellani

Il nuovo Regolamento Fertilizzanti è quasi operativo

Aggiornamento: 9 dic 2019


 

Il Regolamento è stato pubblicato il 25 giugno, ma sarà operativo dal 16 luglio 2022. Nel frattempo sarà possibile avere a disposizione degli aggiustamenti normativi tramite atti delegati.

 

Lo scopo principale del Regolamento Europeo è avviare una decisa concorrenza tra i produttori, come anche di introdurre con una certa celerità nuovi prodotti (cosa che interessa maggiormente gli operatori del settore), nel mercato. In realtà, data l'operatività posticipata al 2022, si capirà l'effettiva portata della norma solo a partire da quella data. In particolare, infatti, il 16 luglio 2022 sarà completamente operativo e nel contempo sarà abrogato e privato di efficacia il Regolamento attuale.

Intanto, quello che si può dire attualmente è la differenza rispetto alla catalogazione precedente: infatti, si passa da una catalogazione per prodotto a una per materiali costituenti. In questo modo, si arriva a parlare di 11 categorie di costituenti invece di 7 categorie di prodotto. Sono introdotti, però, per la prima volta, limiti di contaminanti chimici e biologici. L'impegno maggiore per i produttori è, però, capire come far rientrare i propri prodotti in queste categorie: secondo alcune analisi, il 34% dei prodotti rientra sicuramente, laddove il restante 66% non lo sarà, o sarà solo assimilabile. In ogni caso, la sua procrastinazione al 2022 fa si che, nel tempo, gli atti delegati potranno "aggiustare" il tiro, in modo da cambiare la lista delle Categorie dei Materiali Costituenti (o CMC). Una delle maggiori criticità, poi, sarà quella per cui tutto quello che è scritto in etichetta dovrà essere immediatamente verificabile.

Resta aperta, fra le altre, la questione del “dual use”, attualmente disciplinato solo per i biostimolanti. Insomma la legge è approvata e pubblicata, ma certamente ancora non si è fatta chiarezza nel settore, e da qui all'entrata in vigore della norma ci sarà modo di riparlarne più volte. Per completezza, aggiungiamo anche la lista dei Materiali Costituenti:


1 Sostanze e miscele a base di materiale grezzo 2 Piante, parti di piante o estratti di piante 3 Compost 4 Digestato di colture fresche 6 Sottoprodotti dell’industria alimentare 7 Microrganismi 8 Polimeri nutrienti 9 polimeri diversi dai polimeri nutrienti 10 Prodotti derivati ai sensi del reg. Ce n. 1069/2009 11 Sottoprodotti  ai sensi della direttiva 2008/98/Ce


Inoltre, vale la pena di notare che la norma non è applicabile a tutti: è obbligato solo il venditore di concimi che vende in Europa, mentre non è interessato chi vende solo in Italia (almeno, finché il Mipaaft non prenda decisioni diverse).

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